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Toscana, deliberazione n. 9 – Spesa di personale delle aziende speciali


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla possibilità per l’azienda speciale di assumere del personale in relazione ai limiti stabiliti dalle norme in vigore in materia di comparto del personale degli enti locali, e se, tenuto conto dell’ipotesi in cui il personale dipendente del precedente gestore del servizio affidato all’azienda invochi l’applicazione dell’art. 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda), l’ente strumentale sia tenuto al rispetto delle norme civilistiche anche quando le stesse contrastino con le disposizioni che stabiliscono divieti e limitazioni alle assunzioni di personale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 9/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 febbraio, hanno chiarito che nel computo della spesa di personale dell’ente locale, ai fini della riduzione della medesima, non va inserita la spesa relativa al personale dell’azienda speciale assunto direttamente dalla stessa.

 


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