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Toscana, deliberazione n. 10 – Vincoli assunzionali partecipate e fondazioni


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di vincoli assunzionali delle società partecipate e delle fondazioni.

In particolare, l’ente ha chiesto se, in virtù dell’art. 18, comma 2-bis del d.l. 112/2008, l’adeguamento da parte delle società partecipate ai divieti imposti per gli enti locali proprietari alla spesa di personale debba avvenire in forma consolidata o in forma distinta.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 10/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 febbraio, hanno chiarito che l’applicazione alle società delle norme contenenti limiti in tema di spesa di personale degli enti locali debba avvenire con riferimento alla sola società e non in forma consolidata con l’ente locale di appartenenza, vale a dire che l’applicazione delle norme deve avvenire distintamente, per l’ente locale da una parte e per la società dall’altra.

Relativamente al secondo quesito, in ordine all’applicabilità dei vincoli assunzionali anche ad altri organismi partecipati diversi dalle società, quali ad esempio le fondazioni, i magistrati contabili hanno chiarito che anche se le norme citate non includono specificatamente nell’elenco dei destinatari, tuttavia, nelle ipotesi in cui siano legittimamente destinatarie di erogazioni a carico delle finanze pubbliche, devono attenersi alle norme limitative in tema di personale dettate per gli enti locali.

In merito a se le società siano assoggettate al blocco del turn over alla stregua degli enti locali, nel caso in cui l’ente abbia verificato un rapporto spesa di personale/spesa corrente inferiore al 50%, la Corte dei conti ha chiarito che “l’applicazione dell’art. 76, comma 7, e la connessa capacità assunzionale (legata alla spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno precedente) della società, prescinde dalle cessazioni avvenute all’interno dell’ente locale, parametrandosi, invece, alle cessazioni intervenute all’interno della società medesima”.

La Corte dei conti si è espressa, infine, in merito all’applicabilità dei limiti per la spesa di personale a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28 del dl 78/2010 alle società partecipate e alle fondazioni.

Considerato il numero elevato dei quesiti posti e la complessità delle risposte fornite dai magistrati contabili della Toscana, si rinvia a quanto pubblicato sulla rivista UniversoPa di febbraio.

 


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