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Spazi pubblicitari: è necessaria la gara per l’affidamento


E’ legittima la previsione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la concessione degli spazi pubblici da utilizzare per la collocazione di impianti pubblicitari per affissione commerciale da parte di operatori economici privati.

Questo il principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5 del 25 febbraio 2013.

La questione riguardante la legittimità della messa a gara degli spazi di suolo pubblico per l’installazione degli impianti privati di affissione commerciale era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 653 del 28 marzo 2012, in considerazione del rilevato contrasto di giurisprudenza.

Nel caso di specie, una società operante nel settore della diffusione pubblicitaria impugnava la delibera del consiglio comunale con la quale era stato approvato il piano generale degli impianti pubblicitari e il bando di gara per la concessione delle superfici individuate da detto piano.

Il Consiglio di stato ha richiamato, da un lato, un primo orientamento giurisprudenziale favorevole ad una qualificazione di tale rapporto come autorizzazione onerosa ex art. 23 del Codice della Strada, la cui tariffa compenserebbe l’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del diritto delle imprese alla libera attività di affissione diretta (Cons. Stato, sez. V, n. 44/2007; Cons. di giustizia n. 762 e 976 del 2009 e n. 1306/2010).

Di tutt’altro avviso, invece, altro orientamento in base al quale, essendo attualmente il mercato dell’uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili, lo strumento idoneo a garantire la libera iniziativa economica non può che essere quello della concessione degli spazi tramite gara (Cons. Stato, sez. V, n. 529/2009)

L’Adunanza Plenaria, con la pronuncia in commento, ha ritenuto corretta la scelta di “allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale”.

L’Adunanza ha quindi affermato che “il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità”

 


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