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Responsabilità solidale stazione appaltante: forniti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle entrate ha emanato il 1° marzo 2013 la circolare n. 2/E concernente “Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 – Problematiche interpretative”, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla nuova norma introdotta dal d.l. 83/2012 (c.d. “decreto crescita”).

Nello specifico, l’articolo 13 del d.l. 183/2012, ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Secondo i primi chiarimenti, forniti con la circolare n. 40/E del 2012, l’Agenzia aveva ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attestava l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Ciò premesso, con la circolare in commento, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.

 


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