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Puglia, deliberazione n. 26 – Utilizzo personale di altra amministrazione


Un sindaco ha chiesto se la spesa sostenuta per una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/04 con un dipendente a tempo parziale di altra amministrazione sia soggetta ai limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 26/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno chiarito che essendo il lavoratore interessato alla stipula della convenzione titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale con l’amministrazione di appartenenza, l’unica possibilità a disposizione dell’ente è quella offerta dall’articolo 92 del Tuel, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

I magistrati contabili, a tal fine, hanno chiarito che “così come per le convenzioni ex art. 1, co 557 della L. 311/04 – la possibilità di utilizzare personale dipendente di altre amministrazioni facendo ricorso all’art. 92 TUEL rimane assoggettata al limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 ovvero, in mancanza, della media del triennio 2007-2009”.

 


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