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Puglia, deliberazione n. 25 – Contratto decentrato e patto di stabilità


Il commissario straordinario di una Provincia ha chiesto chiarimenti in merito al quadro sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, in particolare nella parte in cui dispone in relazione alle risorse variabili l’assoluta impossibilità di poterne disporre l’allocazione nel fondo risorse decentrate dell’esercizio successivo a quello in cui tale violazione si dovesse accertare.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 25/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno chiarito che gli enti locali nella deliberazione ed erogazione delle risorse integrative aggiuntive debbono osservare la disciplina in materia di patto di stabilità interno nonché le disposizioni di contenimento della spesa del personale.

Secondo i magistrati contabili dunque, “al fine di procedere all’erogazione delle risorse della contrattazione integrativa decentrata, gli enti locali, nel rispetto dei principi di una sana e prudente gestione finanziaria e della disciplina dettata dal su richiamato art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, dovranno, pertanto, tener conto dell’osservanza degli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno sia nell’esercizio precedente a quello in cui si prevede la destinazione di tali risorse sia nell’esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse quando in concreto la spesa inizia a gravare sul bilancio comunale”.

 


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