Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 495 – Reinternalizzazione personale società in house


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere in proprio la gestione dei servizi precedentemente affidati alla società in house e di reintegrare i lavoratori, ex dipendenti comunali, nell’organico dell’ente.

L’ente ha premesso di aver precedentemente posto tale quesito, al quale la Sezione con delibera n. 3/2012, aveva risposto che “in presenza di una reinternalizzazione, occorre procedere ad un diverso computo della spesa del personale, includendo nella spesa da prendere come base di calcolo per accertare la riduzione, le spese per il personale da riassumere sostenute dalla società in house”

In particolare l’ente chiede la “conferma o riformulazione” del parere precedentemente reso con delibera n. 3/2012 alla luce di quanto affermato successivamente dalle Sezioni Riunite con la delibera 3/2012.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 495/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 febbraio 2013, hanno confermato l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con deliberazione n. 3/2012, secondo cui l’ente, in caso di reinternalizzazione dei servizi precedentemente affidati alla società in house, non può derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale (commi 557, 557-bis e 557-ter dell’articolo 1, della legge 296/2006), e conseguentemente è tenuto a rispettare l’obbligo di riduzione delle spese di personale, previsto dalle suddette norme.

 


Richiedi informazioni