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In house: alcune riflessioni sui vincoli assunzionali


La problematica relativa a quali vincoli assunzionali e di spesa siano applicabili alle società in house che gestiscono servizi comunali, sia strumentali, che pubblici locali, è sempre di grande attualità.

Alcune precisazioni potrebbero essere opportune, al fine di fare chiarezza in un contesto legislativo che negli ultimi anni è cambiato più volte profondamente e a volte si rischia di citare o richiamare norme abrogate o dichiarate incostituzionali.

Tali errori sembrano non risparmiare neppure la magistratura contabile, come nel caso della Corte dei Conti, sezione controllo della Toscana, con la deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2013.

Ai magistrati toscani si è rivolto un sindaco al fine di sapere se sia corretto l’operato di una società interamente pubblica che gestisce gli alloggi ERP, che non ha dato attuazione ai rinnovi contrattuali previsti dal ccnl. di riferimento.

La società ha ritenuto così di dare attuazione alle norme vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva, quali l’articolo 18, comma 2-bis del d.l. 112/2008.

La Corte, nonostante abbia ritenuto la richiesta inammissibile oggettivamente, ha fornito comunque alcuni “chiarimenti”.

I magistrati hanno precisato che una società sia qualificabile come “organo-impresa, operante quindi in house, degli enti proprietari”, nel caso in cui vi sia:

–            l’esercizio da parte della stessa delle funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;

–            il controllo totalitario da parte della p.a..

Secondo i magistrati contabili, tale società sarebbe vincolata all’applicazione dell’articolo 18, comma 2-bis del d.l. 112/2008, nella parte in cui estende divieti e limitazioni alle assunzioni di personale della p.a. e il contenimento degli oneri retributivi e il ricorso alle consulenze.

Inoltre, le società in house sarebbero vincolate al rispetto dei “commi 14, 15 e 16, dell’art. 4, del d.l. n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.148/2011, che impongono (…) alle società in house il rispetto del patto di stabilità interno, nonchè lapplicazione delle disposizioni già vigenti per lacquisto di beni e servizi,  per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi”.

Peccato che tali disposizioni siano state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012, pubblicata sulla G.U. I serie speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 25 luglio 2012 e pertanto debbano essere disapplicate dal 26 luglio 2012.

Il quadro legislativo di riferimento in materia di vincoli assunzionali per le società partecipate dai comuni è costituito dall’articolo 18 del d.l. 112/2008, dall’articolo 3-bis del d.l. 138/2011 e dall’articolo 4 del d.l. 95/2012.

L’articolo 18 del d.l. 112/2008 è stata la prima norma che ha disciplinato le modalità assunzionali per le società pubbliche, partecipate totalmente o in via maggioritaria dagli enti locali.

Tale disposizione prevede espressamente che dal 20 ottobre 2008 “le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano (pertanto, le società controllate dalle p.a. che gestiscono servizi pubblici e le società interamente pubbliche o controllate dalle p.a. che gestiscono servizi strumentali), con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Il comma 2-bis stabilisce che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Tale disposizione impone pertanto alle società strumentali, di assumere nuovo personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

I vincoli disciplinati nel comma 2-bis si applicano solo alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Solo le società inserite in tale elenco devono adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”.

L’articolo 3-bis del d.l. 138/2011, rubricato Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali” stabilisce espressamente al comma 5 che le società affidatarie in house di servizi pubblici devono, tra l’altro, adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori”.

Tale vincolo si applica alle società in house affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

 

L’articolo 4 de d.l. 95/2012 stabilisce espressamente al comma 1 che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, dovranno:

a)      sciogliersi entro il 31 dicembre 2013;

b)      essere vendute entro il 30 giugno 2013;

“Fino al 31 dicembre 2015 alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante”, pertanto, i vincoli assunzionali del comune non si applicano alle società che abbiano fatturato nel 201meno del 90% a favore di p.a.

Tra l’altro, occorre evidenziare che anche per le società rientranti nel comma 1, il problema dei vincoli assunzionali sarebbe stato scarsamente rilevante, dovendo tali società essere messe in liquidazione o vendute al massimo entro il 31 dicembre 2013.

Il comma 10 stabilisce che “dall’anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi”, pertanto, anche tale vincolo limitativo delle assunzioni a tempo determinato si applica solo alle società di cui al comma 1.

Il comma 11 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011”.

 


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