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Liguria, deliberazione n. 99 – Risorse derivanti da risparmi accertati


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se le risorse derivanti da risparmi accertati, realizzati attraverso l’applicazione di piani di razionalizzazione ai sensi dell’articolo 16 del d.l. n. 98/2011 possano derogare i limiti imposti dal citato articolo 9, comma 2-bis.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 99/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 febbraio, aderendo all’orientamento espresso dai magistrati contabili del Veneto con la deliberazione n. 532/2012, hanno affermato che le risorse derivanti da risparmi realizzati attraverso l’applicazione di piani di razionalizzazione ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011 sono da considerarsi escluse dalle limitazioni di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, giacché “la speciale disciplina introdotta per le menzionate “economie aggiuntive” costituisce la risultante della peculiare tecnica utilizzata dal legislatore al fine direalizzare il contenimento della spesa di personale – cui pure è intitolata la norma – diversa da quella impiegata nel D.L. del 2010 ed individuata dalle SS.RR., in quanto riconducibile ad un meccanismo in un certo qual modo “premiale” che, attraverso la creazione di “percorsi virtuosi’, tende a produrre risparmi di spesa “ulteriori” rispetto a quelli imposti dal patto distabilità e dalla normativa vigente in materia, autorizzando l’ente a distribuirli, sia pure in parte (50% mentre il restante 50% confluisce sul bilancio dell’ente), ai propri dipendenti, anche su base meritocratica (50% sulla base del sistema a fasce dicui al D.lgs. 141/2011)”, con la conseguenza che “il contrasto (apparente) tra le due disposizioni può essere agevolmente risolto facendo applicazione del criterio cronologico (lex posterior derogat legi priori)”.


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