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Novità in materia di congedo di paternità


E’stato pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio il decreto 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro e  delle politiche sociali che ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre.

Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. A carico dell’Inps è posto il pagamento dell’indennità pari al 100% della retribuzione spettante. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.

Il decreto regola anche il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia (baby-sitting e strutture pubbliche o private accreditate)  e  di cui possono beneficiare le madri lavoratrici in alternativa al congedo parentale, sulla base di una graduatoria  che terrà conto dell’indicatore ISEE.


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