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Campania, deliberazione n. 17 – Incentivi alla progettazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla legittimità del riconoscimento dell’incentivo previsto dall’articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006 ai tecnici dipendenti dell’ente, nel caso in cui sia stata intrapresa e/o realizzata un’attività progettuale interna per un’opera, successivamente non finanziata da un soggetto terzo.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 17/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno chiarito che non è possibile il riconoscimento, né a maggior ragione la liquidazione dell’incentivo ex articolo 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti del personale tecnico dipendente dall’ente, nel caso in cui la progettazione realizzata ha riguardato un’opera per la quale non è stato previsto (o è venuto meno) il finanziamento da parte del soggetto terzo e conseguentemente non è stata legittimamente possibile l’indizione della gara d’appalto.

Secondo i magistrati contabili, infatti, uno dei punti fermi per l’attribuzione del predetto incentivo consiste nell’ancoramento del fondo incentivante alla base di gara.

Ciò comporta, quindi, “che l’importo di riferimento non può essere né quello oggetto del contratto, né quello risultante dallo stato finale dei lavori, ma soprattutto induce a ritenere non ammissibile la previsione e l’erogazione di alcun compenso nel caso in cui l’iter della procedura d’appalto d’opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito, come d’altronde espressamente contemplato dall’art. 2 comma 3 del DM Infrastrutture n. 84 del 17/03/2008, il quale prevede che: “Gli incentivi … omissis … sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara”.


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