Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Limiti alla scelta del criterio del prezzo più basso


E’ illogica, e quindi illegittima, la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisce rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell’offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro livello quantitativo e qualitativo.

Questo il principio ribadito dal Tar Umbria, sez. I, con la sentenza n. 61 del 30 gennaio 2013, secondo cui il criterio del prezzo più basso è consentito solamente nelle ipotesi in cui la lex specialis non lascia margini di definizione dei contenuti dell’appalto all’offerta dei concorrenti, così che l’unica variabile è costituita dal prezzo.

I giudici amministrativi, posto che la scelta del criterio di aggiudicazione – prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa – rientra tra i poteri discrezionali della stazione appaltante che si determina a ciò in base alle caratteristiche dell’appalto, hanno tuttavia rilevato l’illogicità del criterio scelto dalla stazione appaltante nel contesto di una gara per la fornitura di dispositivi medici (gli stent coronarici medicati), nella scelta dei quali assume rilievo la componente qualitativa, desumibile dalle caratteristiche tecnico-funzionali, dall’innovazione tecnologica e dalla letteratura scientifica formatasi.


Richiedi informazioni