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Specifiche tecniche e limiti alla concorrenza


E’ legittima la clausola del bando che prevede la restrizione dell’oggetto dell’appalto ai soli prodotti originali, laddove tale disciplina non derivi da una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma si profili come meramente consequenziale alla sussistenza di precisi vincoli di natura contrattuale derivanti dalle condizioni applicabili alla fornitura delle macchine (le stampanti) acquistate dalla stazione appaltante tramite Consip.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 537 del 29 gennaio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da alcune imprese produttrici di materiale consumabile di stampa rigenerato, che avevano lamentato la violazione dei principi di non discriminazione tra i fornitori e di libera concorrenza.

Nel caso di specie, la Banca d’Italia aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di toner originali per stampanti multifunzione, scanner e fax e connessi servizi accessori, omettendo l’indicazione dell’espressione “per equivalente” e, dunque, restringendo l’oggetto dell’appalto ai soli prodotti originali.

Secondo l’art. 68, comma 13, d.lgs. n. 163/2006, “a meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento ad un marchio, ad un brevetto o ad un tipo, ad un’origine o ad una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento è autorizzabile, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa ed intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall’espressione “o equivalente“.

I giudici amministrativi hanno rilevato la legittimità dell’operato della stazione appaltante in quanto la mancata indicazione dell’espressione “o equivalente” ed il correlativo impedimento di partecipare alla gara per i produttori di cartucce e toner rigenerati dovevano ricondursi alla particolare natura dell’oggetto dell’appalto.

Infatti, nel caso di specie, la restrizione concorrenziale era da ricondursi alle condizioni di garanzia e di uso poste dai produttori delle apparecchiature di stampa, acquistate attraverso Consip e già in uso dalla stazione appaltante, che prevedevano la decadenza della garanzia nel caso di malfunzionamenti alle macchine causati dall’impiego di prodotti non originali e/o non provenienti dalla casa madre.


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