Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, relativo al contenimento della spesa del personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili.
I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 26/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° febbraio, hanno chiarito che i limiti imposti dalla norma richiamata sono suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate.
La Corte ha chiarito, inoltre, che è possibile adeguare il vincolo attraverso lo strumento regolamentare nel solo caso in cui l’applicazione diretta impedisca l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, purché comunque venga rispettato l’obiettivo di garantire il contenimento e la riduzione della spesa per le forme di assunzione temporanea.