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Puglia, deliberazione n. 98 – Incarichi dirigenziali


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’articolo 19 del d.lgs. 165/2001 e l’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in particolare sulla possibilità di attribuire incarichi dirigenziali al personale interno.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 98/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 gennaio 2013, hanno chiarito che, in mancanza di personale in possesso di qualifica dirigenziale all’interno dell’amministrazione, è consentito all’ente di attivare le procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali sia a soggetti esterni all’amministrazione, che a personale interno purché appartenente alla categoria funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e in possesso dei requisiti prescritti.

Secondo i magistrati contabili, infatti, la verifica interna sulla “non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione”, prevista dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001,  va fatta limitatamente ai ruoli dirigenziali, pertanto, l’ente potrà conferire incarichi dirigenziali a contratto anche a funzionari di categoria D.


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