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Lazio, deliberazione n. 6 – Affidamento servizio riscossione


Un sindaco ha chiesto se sia legittimo affidare il servizio di gestione e riscossione delle entrate a una spa, interamente pubblica, partecipata da una pluralità di comuni, operante nel settore della gestione delle entrate comunali.

In particolare, l’ente ha chiesto chiarimenti in merito alla compatibilità di un affidamento diretto alla propria in house con la disciplina dell’articolo 9, comma 4, del d.l. 174/2012, recante il divieto di nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e la proroga ex lege, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, dei contratti in corso.

I magistrati contabili, con la deliberazione n. 6 depositata il 22 gennaio 2013, hanno ricordato che tale disposizione del decreto sui controlli interni non è stata confermata in sede di conversione e, pertanto, la questione presentata ha perso fondamento, ma hanno fornito alcuni rilevanti chiarimenti.

Dalla mancata conversione del divieto di nuovi affidamenti el servizio riscossione discende la “riespansione della facoltà dei Comuni, contemplata pure in regime di proroga delle convenzioni di cui agli artt. 7, comma 2, lettera gg-ter), del d.lgs. 70/2011 e all’art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del d.lgs. 203/2005, di riorganizzare l’attività di gestione delle proprie entrate, in conformità alla vigente disciplina di cui all’art. 52, comma 5, del d.lgs. 446/1997, che contempla espressamente l’affidamento a società a totale partecipazione pubblica”.

 

 


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