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Illegittima la modificazione della commissione di gara


In seguito alla rinnovazione delle operazioni di gara per intervenuto annullamento giurisdizionale, la compagine della commissione di gara deve rimanere la medesima di cui alla composizione originaria, salvo il caso in cui la commissione sia impossibilitata a funzionare per pregiudizi e/o contrasti dei e tra i singoli componenti che non consentano un serio e sereno contraddittorio.

Questo il principio stabilito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 91 del 25 gennaio 2013, con la quale ha accolto il riscorso presentato da una società avverso l’illegittima nomina, successiva alla ripresa delle operazioni di gara, di una nuova commissione giudicatrice in luogo di quella originaria.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, la ratio di tale regola, sancita dall’articolo 84 del d.lgs n. 163/2006 è quella di impedire che, attraverso l’espediente del mutamento della commissione in corso di gara, si possa condizionare l’esito del giudizio.

 


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