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Lombardia, deliberazione n. 11 – Compensi componenti Azienda Speciale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 122/2010, in particolare sulla possibilità di corrispondere dei compensi al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione di un’azienda speciale che gestisce una casa di riposo ed una farmacia comunale e che ha ricevuto l’originario capitale di dotazione dal comune stesso.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 11/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno chiarito che la previsione contenuta nel comma 2 preclude di erogare qualsiasi compenso in favore degli amministratori degli enti che ricevono contributi pubblici.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, nel caso in cui il Comune abbia attribuito all’Azienda speciale, in fase di costituzione o successivamente, una qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, risulta integrato il presupposto, previsto dall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, per l’attribuzione del carattere onorifico agli incarichi di presidente e componente del consiglio d’amministrazione dell’azienda speciale.

 


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