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Lombardia, deliberazione n. 2 – Limiti di indebitamento per mutui


Un comune ha chiesto un parere in ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’articolo 204 del d.lgs. 267/2000.

L’ente ha evidenziato la necessità di provvedere con somma urgenza alla riparazione di un’infrastruttura idrica (una condotta di scarico) attualmente in stato di forte degrado e fonte di pericolo per i mezzi agricoli.

In particolare l’Ente chiede se “l’art. 204, comma 1, del t.u.e.l. possa essere interpretato nel senso che la spesa per interessi relativa a mutui passivi, per i quali altri organismi di settore (come l’A.T.O.) si sono impegnati ad accollare gli oneri di rimborso, possa non essere computata nel coefficiente indicato nel comma 1, come limite invalicabile alla facoltà di indebitamento”

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 2/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno chiarito che “Il ricorso all’accollo interno potrebbe determinare un’elusione dei parametri inerenti alla consistenza della cassa (….). Tale istituto integrerebbe un’elusione dei parametri su cui valutare il rispetto del Patto di stabilità, atteso che la consistenza della cassa dell’ente locale non sarebbe più rappresentativa dei flussi finanziari dell’ente”.

 


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