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Cassazione: reato accedere alla banca dati fuori dalle finalità del servizio


Integra la fattispecie criminosa prevista dall’articolo 615-ter c.p., e dunque risponde di accesso illecito, il dipendente che, autorizzato all’uso del sistema informatico per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l’accesso.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sez. V penale, nella sentenza n. 3822 depositata il 24 gennaio 2013, secondo cui se l’accesso richiede un’autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l’utilizzazione dell’autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva.

I giudici di legittimità hanno chiarito che l’art. 615-ter c.p., comma 1 sanziona non soltanto l’introduzione abusiva in un sistema informatico protetto, ma anche il mantenersi al suo interno – contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo – da parte di soggetto abilitato, il cui accesso, di per sé legittimo, diviene abusivo, e perciò illecito, per il suo protrarsi all’interno del sistema per fini e ragioni ontologicamente diverse da quelle di cui egli è incaricato e in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito.

 


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