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Campania, deliberazione n. 10 – Definizione agevolata dei tributi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 13 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) , che ha previsto, relativamente agli enti territoriali, che “Con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1° possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale…”.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile disporre meccanismi agevolati per i tributi propri dell’ente rimasti totalmente o parzialmente inevasi da parte degli obbligati, relativi ai periodi di imposta successivi all’entrata in vigore della l. n. 289/2002 ed antecedenti al 31 dicembre 2010.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 10/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 gennaio, hanno confermato l’orientamento secondo cui la norma citata “deve essere oggetto di stretta interpretazione, considerato che l’istituzione di meccanismi di definizione agevolata relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte dei contribuenti ha indubbiamente natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico che non consente alcuna interpretazione estensiva”.

Dunque, secondo i magistrati, la facoltà attribuita all’ente locale di disciplinare la definizione agevolata di tributi propri può essere utilizzata con riferimento esclusivamente a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2002), non essendo consentito introdurre una fattispecie di condono riferito ad un arco temporale indefinito.

 


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