Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Accesso: legittimo in assenza di un effettivo segreto industriale o commerciale da tutelare


Il concorrente secondo classificato ha diritto di accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in assenza di un esplicito e comprovato segreto industriale o commerciale da tutelare.

Lo ha affermato il Tar, Lombardia, Milano sez. III, con la sentenza n. 116 del 15 gennaio 2013 con la quale ha accolto il ricorso di una società, seconda classificata in una gara relativa all’affidamento del servizio sfalcio d’erba e manutenzione del verde lungo le strade, cui era stato negato l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Il Tar ha accolto il ricorso considerato che il diniego all’accesso fondato sull’articolo 13 comma, 5 lett. a) d.lgs. 163/2006, volto a tutelare l’interesse alla riservatezza per la salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali rispetto all’accesso, si riferisce alla “documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, in modo da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato”.

Situazione non sussistente relativamente al servizio appaltato rispetto al quale l’aspetto che assume maggiore rilevanza, anche in termini di punteggio nella gara, è quello organizzativo in cui non è configurabile un know-how commerciale o industriale.

Il Tar ha, pertanto, affermato che il diritto di accesso non può essere escluso in assenza di una esplicita e comprovata esistenza di segreto industriale o commerciale negli atti di gara.

 


Richiedi informazioni