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Lombardia, deliberazione n. 532 – Gestione farmacia comunale


Un sindaco ha chiesto un parere inerente le modalità di gestione di una farmacia comunale.

L’ente ha premesso di aver esercitato il diritto di prelazione per l’apertura di una farmacia comunale, individuando la futura sede in un immobile da ristrutturare e prevedendone il finanziamento con alienazione di un terreno di proprietà comunale.

A seguito della mancata alienazione del terreno comunale, dovuto alla mancanza di offerte, l’ente, per consentire l’apertura della farmacia comunale, intenderebbe conferire l’immobile da ristrutturare ad una società interamente controllata da enti locali (che delibererebbe un aumento di capitale a favore dell’Ente) che a sua volta farebbe gestire la farmacia comunale alla sua controllata.

In merito alla possibilità di procedere all’aumento del capitale di società partecipata, i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 532/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio, hanno ribadito che l’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, dispone che “le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”.

Relativamente alla possibilità di affidare direttamente la ristrutturazione dell’immobile, la Corte dei Conti ha evidenziato che il Codice dei contratti, d.lgs. 163/2006, impone il rispetto della procedura di gara, sia che si qualifichi l’operazione come appalto che come concessione di costruzione e gestione.

Infine, in merito alla possibilità di affidare, previa convenzione, la gestione del servizio farmaceutico ad una società indirettamente partecipata, i magistrati contabili della Lombardia, hanno rilevato che non è possibile condurre una farmacia municipale in regime concessorio a terzi poiché è necessario che l’ente locale mantenga il controllo e la gestione diretta di una propria funzione istituzionale, in coerenza con la finalità di servizio pubblico essenziale insita nel servizio farmaceutico.

 


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