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Lombardia, deliberazione n. 531 – Mantenimento società in house


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito al mantenimento della partecipazione nella società in house che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Relativamente al primo quesito, in ordine alla qualificazione dell’attività espletata dalle società partecipate, i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 531/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio, hanno chiarito che “la società eroga un “servizio pubblico locale” e, come tale, sarà assoggettata alla relativa disciplina normativa, nel caso in cui l’attività sia direttamente rivolta al soddisfacimento di bisogni della collettività, che, solitamente, corrisponde un corrispettivo, contributo, tariffa o tassa discendente dalla prestazione erogata (per. es., servizi di trasporto, di parcheggio, di smaltimento rifiuti, etc.)”.

Diversamente, “la società eroga un “servizio strumentale” nel caso in cui l’attività sia rivolta non alla collettività, ma all’amministrazione committente (per es. gestione e manutenzione del patrimonio, fornitura calore ed elettricità per immobili pubblici, progettazione, attività di riscossione, etc.)”.

I magistrati hanno chiarito che il comune dovrà accertare se la società sia qualificabile, sulla base dell’esame dello statuto, del contratto di servizio e dell’attività espletata, come “società strumentale” e quindi assoggettata all’articolo 13 del d.l. n. 223/2006 e all’articolo 4 del d.l. 95/2012.

Inoltre, in merito a se la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rientri tra i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la Corte dei Conti ha chiarito che la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica, in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (Cons. Stato n. 2537/2012).

 


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