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Lombardia, deliberazione n. 522 – Assunzione servizio giudiziario onorario


Un sindaco ha posto un quesito in merito alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio connesso all’ufficio del giudice di pace, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, in particolare, chiedendo se tali spese possono essere escluse dal computo del patto di stabilità e dai tetti delle spese comunali di personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 522/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio 2013, hanno chiarito che qualora l’amministrazione, nell’esercizio della propria sfera discrezionale, decida di assumere il servizio giudiziario onorario, dovrà incondizionatamente sopportarne gli oneri finanziari ad ogni effetto di legge, ivi inclusi i vincoli derivanti dal patto, dall’equilibrio di parte corrente, nonché i vincoli assunzionali.


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