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Lombardia, deliberazione n. 516 – Debito società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità liquidatoria della società partecipata.

L’ente ha premesso che la società alla quale sono stati affidati i servizi di mensa scolastica e di gestione degli impianti sportivi, ha concretizzato negli anni un debito nei confronti del Comune per somme che dovevano essere riversate all’ ente e che, al contrario, sono state trattenute dalla partecipata. La società è stata messa in liquidazione, ma l’operazione ha riscontrato difficoltà.

L’ente ha chiesto se sia possibile procedere nel seguente modo:

 cancellare in entrata gli accertamenti a residuo corrispondenti al valore del debito della Società;

 iscrivere gli immobili ceduti dalla società nel patrimonio comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 516/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio, hanno chiarito che se sussiste la possibilità che la liquidazione della società determini il mancato soddisfacimento dei crediti del comune, lo stesso ha il dovere di “cancellare in entrata gli accertamenti a residuo corrispondenti al valore del debito della società”.

 


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