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Carenze di mera forma: non legittimano l’esclusione dalla gara


L’inosservanza delle prescrizioni del bando sulle modalità di presentazione delle offerte non può implicare l’esclusione dalla gara (anche a prescindere dal fatto che questa sia espressamente prevista in termini specifici dalla lex specialis) qualora non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, prevalendo, in tal caso, l’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 89 del 10 gennaio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa dalla gara per la mancata produzione, nella busta della documentazione amministrativa, dei certificati attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando, per i quali essa società aveva tuttavia reso, come prescritto, la contestuale, predetta dichiarazione sostitutiva.

Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato dalla società, ha riformato la sentenza del Tar affermando che anche prima dell’introduzione del principio della tassatività delle cause di esclusione mediante la recente modifica dell’articolo 46 del Codice Appalti da parte del d.l. 70/2011, lo stesso articolo esprimeva pur sempre già il criterio della possibile rilevanza, ai fini dell’esclusione, delle mancanze sostanziali, ma non anche di quelle meramente formali.

I giudici amministrativi, osservando che la produzione delle certificazioni, da parte di chi aveva comunque già contestualmente attestato con dichiarazione sostitutiva, a norma di bando, il possesso dei conferenti requisiti, non poteva rivestire alcun valore essenziale, hanno ritenuto illegittima la decisione di esclusione disposta dalla commissione, disponendo l’obbligo del comune di aprire la busta contenente l’offerta della ricorrente, e di confrontarla, alla luce dei criteri di valutazione a suo tempo posti a base della procedura, con le altre offerte ammesse.


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