Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 4 – Utilizzo temporaneo dipendente altro ente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 557, legge 311/2004, in particolare, se l’utilizzo dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali è qualificabile come nuova assunzione di personale e, come tale, assoggettata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008 ed a quelli di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 4/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 gennaio, hanno chiarito che l’utilizzo di personale ex articolo 1, comma 557, legge 311/2004, non è subordinata al rispetto dei vincoli e divieti di assunzioni posti dall’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 e dall’articolo 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, in quanto “è da intendersi quale modalità di trasferimento che non genera variazione della spesa complessiva, ovvero operazione neutra per la finanza pubblica, purché avvenga tra Amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato”.


Richiedi informazioni