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Procedure negoziate: obbligo pubblicità sedute di gara


Costituisce principio inderogabile in ogni tipo di gara, ivi comprese anche le procedure negoziate, quello della pubblicità delle sedute nelle quali si proceda alla verifica dell’integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica).

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 8 del 7 gennaio 2013, con la quale ha aderito alla decisione del Tar che aveva rilevato l’illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice che aveva aperto in seduta segreta le buste delle offerte.

Il Collegio ha confermato l’indirizzo interpretativo fornito dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 31/2012 secondo cui i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici si estendono anche alle procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e persino agli affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria.

 


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