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Incarichi dirigenziali. OIV entro 31 gennaio obbligo di comunicazione alla Funzione pubblica


La Legge anticorruzione (legge 190/2012), ai commi 39-40 ha imposto a tutti gli enti locali (e le p.a. di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001) e alle aziende e alle società pubbliche, in occasione del monitoraggio annuale relativo ai contratti di lavoro flessibile (ex art. 36, comma 3, d.lgs. 165/2001) di comunicare entro 31 gennaio 2013 al Dipartimento della funzione pubblica, tramite i nuclei di valutazione e gli OIV, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle p.a., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

I titoli e i curricula degli incaricati di funzioni dirigenziali dovranno essere allegati ai dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Tale comunicazione si aggiunge a quella relativa ai soggetti assunti con contratti di tipo flessibile e con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

L’obbligo di comunicazione riguarda tutti gli incarichi dirigenziali che sono stati conferiti discrezionalmente sia per posti vacanti in dotazione organica che per quelli extra dotazione organica, pertanto, tutti gli incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 110 del Tuel.

L’ambito di applicazione è esteso anche agli incarichi di responsabilità conferiti negli enti privi di dirigenti.

Gli Organismi indipendenti di valutazione e i Nuclei di valutazione dovranno inviare la comunicazione sulla base dei dati elaborati dagli uffici e dovranno tener conto delle irregolarità, eventualmente riscontrate nelle assunzioni flessibili e negli incarichi di co.co.co., nella valutazione dei responsabili e dirigenti, disponendo eventualmente la mancata erogazione delle indennità di risultato.

 


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