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Campania, deliberazione n. 307 – Sociale, gestioni associate e limiti spesa personale


Un sindaco ha chiesto un parere riguardo alla disciplina dell’esercizio associato di funzioni fra più enti e in particolare se:

–        la figura professionale di assistente sociale presso il segretariato nell’area “welfare” sia da considerare nell’aggregato spesa di personale ovvero come “servizi” in considerazione del fatto che tale figura professionale emette, a fronte della propria prestazione, regolare fattura alla società partecipata dai comuni associati che gestisce, a livello d’ambito, le procedure di gara per l’affidamento dei servizi, reclutamento di figure professionali e gestione dei relativi rapporti di lavoro;

–        gli aiuti economici che il comune intende erogare a soggetti in temporanea condizione di precarietà economica, sotto forma di lavori socialmente utili, siano spesa da computare nel saldo “spesa di personale” (ex art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010) o quale forma di contributi, fuori dai vincoli di finanza pubblica.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 307/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 gennaio 2013, hanno chiarito che la figura professionale di assistente sociale presso il segretariato nell’area “welfare”, collocandosi all’interno dell’ampia categoria del lavoro flessibile espletato a favore degli enti locali, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con i comuni d’ambito e con la società che svolge il coordinamento degli interventi (partecipata totalmente dai Comuni aderenti alla convenzione) è sottoposta ai limiti di cui all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010.

In merito al secondo quesito, la Corte dei conti della Campania ha precisato che “se i sussidi, per il loro concreto svolgimento, si atteggiassero a rapporti di lavoro, i relativi oneri sostenuti andrebbero computati nella voce del bilancio spesa di personale e non tra i trasferimenti, tenendo altresì conto che qualunque elusione di legge, trattandosi di norme imperative, avrebbe come conseguenza la nullità dei relativi contratti e potrebbe dar luogo ad azione di responsabilità”.


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