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Sicilia, deliberazione n. 3 – Utilizzo di somme a specifica destinazione


Un comune ha posto cinque diversi quesiti riguardanti l’utilizzo delle somme a specifica destinazione.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 3/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 gennaio, hanno chiarito che, purché non in stato di dissesto finanziario, “il comune può disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 del TUEL”.

Inoltre, in merito a se l’ente sia obbligato procedere entro la fine dell’esercizio al reintegro dei fondi vincolati utilizzati, la Corte dei Conti ha chiarito che, in sintonia con un’unanime giurisprudenza contabile, “la mancata ricostituzione dei fondi vincolati entro la fine dell’esercizio contrasta palesemente con le finalità di buona gestione e della corretta e responsabile spendita delle pubbliche risorse”.

Secondo i magistrati contabili l’ammontare delle somme vincolate, utilizzate per cassa e non reintegrate, non costituisce un “debito” dell’ente, “in quanto il concetto giuridico di “debito” presuppone una obbligazione restitutoria verso un altro soggetto, mentre nel caso di utilizzo di somme a destinazione vincolata il Comune opera mediante prelievi sulla propria massa numeraria disponibile, in termini di cassa”.

Infine, relativamente alle modalità di contabilizzazione in bilancio dell’operazione di ripianamento del debito di flusso, la Corte dei Conti ha precisato che “andranno seguite le stesse modalità dell’anticipazione di tesoreria, alla quale il citato utilizzo di fondi può considerarsi assimilato, con i necessari correttivi derivanti dalla circostanza che non si tratta di un debito in senso tecnico verso il tesoriere e da tale “anticipazione” non scaturisce l’obbligazione di corresponsione di interessi”.

 


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