Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 2 – Attività di pianificazione


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine al corretto significato da attribuire alla locuzione “atto di pianificazione” inserita nel testo dell’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, relativo all’attribuzione del c.d. incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti dell’ufficio tecnico comunale.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile riconoscere l’incentivo ivi previsto per gli atti di redazione del piano di rischio sismico e del piano per il rischio idrogeologico ed idraulico.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 2/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 gennaio, hanno chiarito che per “atto di pianificazione comunque denominato” va inteso qualsiasi elaborato complesso, previsto dalla legislazione statale o regionale, composto da parte grafica / cartografica, da testi illustrativi e da testi normativi (es., norme tecniche di attuazione), finalizzato a programmare, definire e regolare, in tutto o in parte, il corretto assetto del territorio comunale, coerentemente con le prescrizioni normative e con la pianificazione territoriale degli altri livelli di governo.

Secondo i magistrati, inoltre, l’attività di pianificazione deve essere contestualizzata nell’ambito dei lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità con l’attività di progettazione di opere pubbliche.

Infatti, “l’attività di pianificazione, ai fini dell’incentivabilità delle prestazioni tecniche del personale dipendente, si ritiene che debba prevedere una localizzazione di interventi pubblici o di opere di pubblico interesse, in relazione alle quali l’ente agirà in veste di stazione appaltante, nei termini previsti dal Codice dei contratti e dalle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

 


Richiedi informazioni