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Puglia, deliberazione n. 84 – Consorzi di funzioni e consorzi di servizi


Un sindaco ha chiesto un chiarimento in merito alla distinzione tra consorzi di funzioni e consorzi di servizi, considerato che l’articolo 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha disposto la soppressione dei consorzi di funzione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 84/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 gennaio, hanno chiarito che “quando l’attività del consorzio si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione si ritiene che la natura dell’attività posta in essere costituisca una funzione, ovvero la cura concreta di interessi pubblici finalizzata al raggiungimento di uno scopo tipizzato dalla legge; se, al contrario, l’azione della pubblica amministrazione consiste nell’erogare un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute o all’assistenza domiciliare per gli anziani o per i diversamente abili, si è al cospetto di un consorzio di servizi”.

 


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