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Molise, deliberazione n. 136 – Limite spesa personale e categorie protette


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 che, disponendo il divieto di assunzione per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 50% delle spese correnti, non prevede alcuna deroga per le assunzioni relative alle categorie protette di cui alla legge 68/1999.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione n. 136/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre, hanno ritenuto, in sintonia con un’unanime giurisprudenza contabile, che “il rango costituzionale dei valori tutelati conferisca – alla legislazione di cui alla Legge 68/99 – una connotazione di specialità, che si declina, tra l’altro, nella previsione dell’obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di procedere all’assunzione, nell’ambito della rispettiva quota di riserva, di soggetti disabili, obbligatorietà rinforzata, peraltro, da un’espressa previsione sanzionatoria”.

Secondo i magistrati, tuttavia, la necessità di adempiere alle assunzioni obbligatorie non può costituire l’occasione, se non addirittura lo strumento, per la violazione di norme cogenti emanate anch’esse in attuazione dei principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento sotto il particolare profilo della tutela degli equilibri di bilancio.

Conseguentemente, l’ente dovrà predisporre un oculato ed efficiente programma del fabbisogno triennale del personale che consenta di adottare tutte le misure per poter adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette nel contemporaneo rispetto dell’ulteriore disciplina pubblicistica sulla spesa di personale.

 


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