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Veneto, deliberazione n. 918 – Progressioni orizzontali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 21, del d.l. n. 78/20120, chiedendo in particolare se sia consentito disporre le progressioni orizzontali nei periodo di blocco 2011-2013, con decorrenza ed effetti sia economici che giuridici a partire dal 01.01.2010.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 918/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 dicembre, hanno chiarito che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale , non è consentito dar corso a dette progressioni, in presenza delle disposizioni restrittive stabilite dal più volte citato articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010.

Relativamente alla possibilità di utilizzare le risorse accantonate per progressioni orizzontali riconosciute solo a fini giuridici e non economici per realizzare specifici obiettivi di interesse dell’amministrazione, la Corte dei Conti del Veneto ha chiarito che “non è possibile utilizzare, per gli istituti finanziabili con la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, la componente delle risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate)”

 


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