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Puglia, deliberazione n. 71 – Mobilità, part time e turn over


Un sindaco ha chiesto se la maggiore spesa per le assunzioni per mobilità, nonché l’incremento della percentuale di part-time del personale a tempo indeterminato (senza trasformazione in full-time) rilevano ai fini del rispetto del limite del 40% della spesa del personale cessato stabilito in materia di turn-over dall’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 71/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre, hanno chiarito che gli ingressi per mobilità non costituiscono nuove assunzioni se anche l’ente di provenienza è sottoposto a vincoli assunzionali.

Relativamente all’incremento della percentuale di part-time (senza trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno), i magistrati hanno precisato che il mero incremento del numero di ore lavorative settimanali di unità di personale assunte con contratto a tempo parziale non rileva ai fini del rispetto del turn over, ex articolo 76, comma 7 del citato d.l. 112/2008.

Secondo la Corte dei Conti, infatti, l’incremento della percentuale di part-time si configura come una particolare ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro che determina un incremento della prestazione lavorativa a carico del lavoratore, senza alterare la tipologia del contratto di lavoro che rimane, pur sempre, un contratto a tempo parziale.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili della Puglia, rimane fermo che sia l’ingresso per mobilità, che l’incremento della prestazione lavorativa di personale assunto a tempo parziale devono assicurare il rispetto della diminuzione della spesa storica di personale, ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006, con la conseguenza che la maggiore spesa (proiettata su base annua) deve, in ogni caso, consentire un risparmio rispetto a quella sostenuta nell’esercizio precedente.

 


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