Un sindaco ha chiesto un parere in materia di trattamento economico del personale dipendente di amministrazioni pubbliche, in particolare sulla corretta interpretazione della norma dettata dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 ai fini del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 70/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre, hanno chiarito che ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, vige un sistema di blocco del fondo del trattamento accessorio ancorato alla consistenza del fondo 2010 e soltanto eventuali residui di parte stabile sono esclusi dal computo.