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Basilicata, deliberazione n. 217 – Risorse provenienti dall’Unione Europea


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione e applicazione della disposizione contenuta nell’art. 31, comma 10, L. n. 183/2011 secondo la quale, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono computate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.

L’ente ha premesso di aver contratto dei mutui destinati a finanziare interventi strutturali aventi i requisiti di compatibilità e di coerenza con i programmi regionali cofinanziati dai Fondi Strutturali dell’UE, ottenendo dalla Regione un contributo pari al 50% dell’importo della rata di ammortamento, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.

In particolare l’Ente chiede se il contributo concesso dalla Regione, accertato in entrata, e l’impegno di spesa per il pagamento degli interessi sui mutui medesimi costituiscono somme direttamente o indirettamente provenienti dall’UE e, pertanto, se sono esclusi dal saldo di competenza mista così come disposto dall’art. 31, comma 10, della L. n. 183/2011.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione n. 217/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno chiarito che “la spesa di parte corrente impegnata per il pagamento degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi all’ammortamento dei mutui concessi al Comune istante non può essere esclusa ma, anzi, concorre al calcolo del saldo finanziario di competenza mista rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, non ricorrendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 31, L. n. 183/2011”.

Parimenti, deve escludersi la (più favorevole) applicazione dell’art. 31 della L. n. 183/2011, e quindi includersi nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista, dal lato “entrata”, quella parte di contributo che gli Enti Locali della Basilicata ottengono dalla Regione, ai sensi della L.R. n. 4/1999, diretta a rimborsare gli interessi dovuti all’Istituto mutuante, in quanto non ascrivibile tra le risorse indirettamente provenienti dall’U.E.


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