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Lombardia, deliberazione n. 507 – Azienda speciale Farmacie comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010,  in particolare sulla possibilità di annoverare l’azienda speciale, gerente l’attività economica di farmacia, tra gli enti nominativamente esclusi dai vincoli di onorificità degli incarichi di amministrazione, in considerazione del fatto che la stessa non riceve alcun contributo a carico delle finanze pubbliche.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 507/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno chiarito che al fine di escludere il carattere onorifico agli incarichi di presidente e componente del consiglio d’amministrazione dell’azienda speciale, l’Ente dovrà valutare che, in fase di costituzione o successivamente, non sia stata attribuita all’Azienda speciale alcuna utilità suscettibile di valutazione economica.

Secondo i magistrati, infatti, risulta integrato il presupposto previsto dall’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010 quando l’ente provvede al conferimento del capitale di dotazione necessario all’erogazione dei servizi da parte dell’organismo strumentale, ovvero lo stesso affidamento dell’esercizio dell’attività farmaceutica, costituisce oggetto di un’utilità suscettibile di valutazione economica


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