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Lombardia, deliberazione n. 506 – Partenariato pubblico-privato mediante la costituzione di società miste


Un Sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 15 ter, del d.lgs. n.163/2006 che, nell’ambito delle operazioni di partenariato pubblico privato, prevede la possibilità di costituzione di “società miste pubblico-privato”.

In particolare l’Ente, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ha chiesto di conoscere la portata applicativa di detta disposizione in relazione che all’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, che ha introdotto ulteriori limiti alle partecipazioni societarie dei comuni legati alle dimensioni dell’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 506/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno chiarito che “il complesso di norme che regolano la partecipazione societaria da parte degli enti pubblici e quelli che disciplinano le modalità di affidamento di appalti e servizi strumentali (d.lgs. n. 163/2006), nonché, con le opportune distinzioni, dei servizi pubblici locali (entrambi prevedenti ipotesi di costituzione di società miste pubblico private) operano su piani differenti”.

Secondo i magistrati, la possibilità prevista dal Codice dei contratti, d.lgs. n. 163/2006, di dar vita ad operazioni di partenariato pubblico privato, mediante la costituzione di società miste, non permette di ritenere superabile la norma tesa all’apposizione di divieti e limiti alla partecipazione in organismi societari.

Inoltre, “la costituzione di società miste costituisce solo una delle ipotesi di partenariato pubblico privato: le medesime finalità di coinvolgimento dei privati nell’erogazione di servizi pubblici, e di potenziale riduzione dei conseguenti costi, possono essere perseguite mediante le altre operazioni di partenariato pubblico privato che il legislatore prevede e disciplina (quelle c.d. contrattuali), fra cui le classiche concessioni di lavori o di servizi (con la variante del project financing), il leasing immobiliare pubblico e, da ultimo, il contratto di disponibilità”.

 


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