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Garante: chiarimenti in materia protocollo informatico e amministrazione aperta


Il garante per la privacy con la newsletter n. 367 del 12 dicembre 2012 ha fornito chiarimenti in materia di riservatezza negli accessi al protocollo informatico e di limiti all’applicazione dell’art. 18 del d.l. 83/2012 (cd. Decreto sviluppo) in materia di amministrazione aperta.

Con riferimento alla prima questione ha chiarito che in ambito lavorativo è garantita la riservatezza dell’accesso al protocollo informatico dei documenti contenenti i dati personali dei dipendenti i quali devono essere conoscibili solo da personale autorizzato.

Con riguardo agli adempimenti previsti dall’rt. 18 del Decreto Sviluppo il Garante ha chiarito che tali disposizioni non consentono in alcun  modo la diffusione online dei dati sulla salute dei pazienti.

L’Autorità ha chiarito che, per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, sanciti in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.

Il Garante ha ribadito che il Codice della privacy vieta ai soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le informazioni citate non possono essere pubblicate sul sito web delle Ausl o di altri enti.


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