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Comuni e partecipate: obblighi di pubblicazione on-line entro il 31 dicembre


Numerose sono le novità che hanno interessato in chiave digitale l’amministrazione pubblica: il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 235/2010, ma anche l’attuazione dell’Agenda Digitale e l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Il d.l. 83/2012 ha infatti ridisegnato l’amministrazione “aperta”, delineando un nuovo volto del procedimento amministrativo – inteso come sequenza di atti preordinata all’emanazione di un provvedimento – sul piano più strettamente documentale.

In particolare, l’articolo 18 ha disciplinato obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa stabilendo pesanti conseguenze in caso di violazione.

La norma in parola ha infatti previsto per enti locali e organismi partecipati (società, aziende speciali e ogni altro concessionario pubblico) un primo obbligo – di immediata attuazione entro il 31 dicembre 2012 di pubblicare sul sito internet tutti gli interventi diretti ad erogare vantaggi economici e un più impegnativo obbligo – a partire dal 1° gennaio 2013 – di pubblicità preventiva ad effetti costitutivi dell’efficacia dell’atto adottato.

Il comma 1 dell’articolo 18 statuisce che ogni concessione di “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.

Nel sito internet delle p.a. e degli organismi partecipati dovranno essere indicati:

a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

b) l’importo;

c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio [comma 2].

La norma disciplina puntualmente le modalità di pubblicazione di tali dati, stabilendo che dovrà essere effettuata sul sito internet nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” con link ben visibile nella home page e che i dati dovranno essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riuso [comma 3].

Ricordiamo che tale obbligo di pubblicità trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni, che dovranno conformarsi entro il 31 dicembre 2012.

Sono previste responsabilità e sanzioni in caso di mancata osservanza di quanto previsto.

Dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici tale pubblicazione costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante le concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell’anno solare e la sua eventuale omissione o incompletezza dovrà essere rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, i quali, in caso contrario, saranno soggetti a responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico [comma 5].

A tal proposito, si sottolinea che il garante della privacy, nella newsletter del 12 dicembre 2012, ha fornito dei chiarimenti in merito alla pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dall’articolo 18, con riguardo ai dati sanitari.

L’autorità ha posto l’attenzione sui dati relativi alla salute dei pazienti con un evidente riferimento agli ospedali e alle Ausl, chiarendo che l’articolo 18, che ha previsto la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione, deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.

Conseguentemente, il Garante ha ribadito che tale disposizione non consente in alcun modo la diffusione online dei dati idonei a rilevare lo stato della salute di una persona e, quindi, dei dati dei pazienti che hanno ad esempio ricevuto indennizzi per danni irreversibili (come il contagio da epatite o Hiv) causati da vaccinazioni o dalla somministrazione di emoderivati, rimborsi per cure di altissima specializzazione, interventi assistenziali o altri contributi legati a patologie mediche certificate.


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