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Lombardia, deliberazione n. 503 – Contributi a favore di scuole materne private


Un Sindaco ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di erogare contributi in favore di un soggetto privato, il quale, operando sul territorio comunale, svolge attività di interesse e rilievo pubblico locale (gestione di una scuola per l’infanzia) nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 503/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno chiarito che non sussistono preclusioni alla possibilità di erogare contributi alle scuole materne non pubbliche al fine di assicurarne il funzionamento, all’interno dell’apposita Funzione di bilancio.

Secondo i magistrati, tuttavia, l’ente dovrà assicurare, nell’erogazione degli stessi, la parità di trattamento e la trasparenza nell’accesso alle risorse da parte di tutti i soggetti interessanti allo svolgimento della stessa finanzianda attività, in condizione di parità e trasparenza.


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