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Civit: gli incarichi extraistituzionali dei dirigenti sono soggetti a pubblicazione


La Civit con la delibera n. 30 del 6 dicembre 2012 ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di trattamento economico onnicomprensivo degli emolumenti percepiti a seguito del conferimento di incarichi specifici sia istituzionali che extraistituzionali.

Alla commissione, nel caso di specie è stato formulato un quesito in merito all’obbligo di pubblicazione degli emolumenti percepiti dal dirigente per incarichi specifici sia istituzionali che extraistituzionali, non ricompresi nel trattamento economico onnicomprensivo.

In proposito la Commissione ha richiamato l’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” secondo cui,  ai fini della definizione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali “devono essere computate, in modo cumulativo, le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo dell’anno”.

A conferma di tale interpretazione, oltre al d.p.c.m. 23 marzo 2012 attuativo della richiamata disposizione, è utile richiamare la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.8/2012 recante “Limiti retributivi – art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, nonché l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui nella nozione di trattamento economico sono generalmente inclusi i compensi percepiti anche per la partecipazione a comitati e commissioni e per attività di docenza, tanto è vero che detti compensi devono essere comunicati dall’amministrazione conferente e, se diversa, a quella di appartenenza (C. Conti, Sez. giur. centrale I, sent. 24 maggio 2012, n. 271).

A ulteriore conferma di tale interpretazione si aggiunge anche la novella dell’art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001 recentemente operata dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012 cd. “legge anti-corruzione”che ha sancito la pubblicazione delle informazioni relative a consulenze e incarichi.

La Civit ha, pertanto, chiarito che devono essere ricompresi nella nozione di trattamento onnicomprensivo e devono essere pubblicati sul sito istituzionale anche gli emolumenti percepiti dai dirigenti a seguito del conferimento di specifici incarichi sia istituzionali che extraistituzionali da parte dell’amministrazione di appartenenza o da altro soggetto.


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