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Puglia, deliberazione n. 52 – Commissioni per il paesaggio


Un Sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 6 del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di annoverare la commissione locale per il paesaggio tra gli enti nominativamente esclusi dai vincoli di onorificità degli incarichi di amministrazione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 52/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre hanno chiarito che, nonostante l’istituzione di tale commissione risulti obbligatoria, la partecipazione alle commissioni locali per il paesaggio istituite in attuazione dell’art. 148 del codice e dalla legge regionale, è da ritenersi onorifica.


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