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Segnalazione dell’esclusione all’AVCP


La segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici va fatta dalle stazioni appaltanti non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 6210 del 4 dicembre 2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato dall’AVCP avverso la decisione del Tar secondo cui l’incameramento della cauzione e la segnalazione è applicabile solo in caso di esclusione per difetto dei requisiti speciali, e non anche per difetto dei requisiti generali.

Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato dall’AVCP, ha riformato la sentenza dei giudici amministrativi affermando l’obbligatorietà della segnalazione da parte della stazione appaltante e la conseguente iscrizione nel casellario informatico anche con riferimento ai requisiti generali.

Nel caso in esame, la società aggiudicataria era stata esclusa dalla gara a seguito del controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, in quanto erano state riscontrate gravi irregolarità fiscali.

Conseguentemente, la stazione appaltante aveva disposto l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sia quanto all’esclusione sia quanto alla falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti.

A sua volta l’Autorità aveva proceduto all’iscrizione della notizia dell’esclusione e della falsa dichiarazione nel casellario informatico.

In via generale, dell’avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l’Autorità deve esserne sempre dato avviso all’impresa interessata, anche quando la trasmissione dell’informativa sia meramente esecutiva ed automatica in quanto dovuta in adempimento di disposizioni di legge.

Il Collegio ha ritenuto che, nel caso in cui detta segnalazione intervenga ope legis, senza margini di opinabilità o apprezzamento (come nel caso in esame) la comunicazione stessa del provvedimento di esclusione al concorrente può ritenersi equipollente dell’avviso di avvio del procedimento di iscrizione nel casellario informatico, senza necessità, dunque, di ulteriori comunicazioni.

Diversamente, nelle ipotesi in cui tale comunicazione non è automatica ma subordinata ad una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, trovano applicazione gli istituti partecipativi, e dunque l’obbligo per la stazione appaltante di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di iscrizione nel casellario informatico.


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