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Puglia, deliberazione n. 51 – Computo dirigenti e segretario generale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta quantificazione del numero dei dirigenti della dotazione organica, che costituisce la base di riferimento su cui calcolare la percentuale del 18% ai fini del conferimento di incarichi ex articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

In particolare, l’ente ha chiesto se “nella dotazione organica dei dirigenti debba essere calcolato o meno il segretario comunale e, in caso affermativo, se questo vada computato in ogni caso ovvero soltanto nel caso in cui gli siano state affidate funzioni “dirigenziali – gestionali”, per espressa previsione statutaria o regolamentare o in base ad un provvedimento del sindaco”.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 51/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che, a prescindere dalla posizione rivestita all’interno dell’ente e delle funzioni conseguentemente svolte, il segretario comunale non è un dipendente dell’ente locale e, pertanto, non deve essere computato nel numero dei dirigenti su cui applicare la percentuale sopra richiamata.

 


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