Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta quantificazione del numero dei dirigenti della dotazione organica, che costituisce la base di riferimento su cui calcolare la percentuale del 18% ai fini del conferimento di incarichi ex articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001.
In particolare, l’ente ha chiesto se “nella dotazione organica dei dirigenti debba essere calcolato o meno il segretario comunale e, in caso affermativo, se questo vada computato in ogni caso ovvero soltanto nel caso in cui gli siano state affidate funzioni “dirigenziali – gestionali”, per espressa previsione statutaria o regolamentare o in base ad un provvedimento del sindaco”.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 51/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che, a prescindere dalla posizione rivestita all’interno dell’ente e delle funzioni conseguentemente svolte, il segretario comunale non è un dipendente dell’ente locale e, pertanto, non deve essere computato nel numero dei dirigenti su cui applicare la percentuale sopra richiamata.