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Puglia, deliberazione n. 46 – Costituzione società per gestione farmacia


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata, a capitale misto pubblico-privato, per la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione.

L’ente, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ha precisato che in alternativa alla costituzione della società a responsabilità limitata, a causa delle limitazioni imposte dalla vigente normativa in materia di assunzioni, di spesa per il personale e di patto di stabilità, non è possibile utilizzare nessun altro modulo gestionale previsto dall’articolo 9 della Legge 475/68 (gestione in economia, azienda speciale, consorzio), con la conseguenza che il diritto di prelazione del comune risulterebbe, di fatto, gravemente limitato, o addirittura annullato.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 46/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che l’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, ha introdotto limiti quantitativi alle partecipazioni societarie dei comuni di minori dimensioni.

La Corte dei conti ha precisato tale disposizione impedisce ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire nuove società, indipendentemente dal fatto che esse siano destinate o meno alla gestione di servizi pubblici locali.

 


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