Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Congedo parentale fruibile a ore


E’ stato pubblicato in GU n. 288 dell’11 dicembre 2012 il d.l. n. 216/2012 concernente “Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea”cd. Dl “anti-infrazioni Ue”, teso a  chiudere quattro procedure d’infrazione della Ue, per il mancato recepimento di due direttive per le quali erano scaduti i relativi termini.

Tra le novità di rilievo quella relativa ai congedi parentali per i quali, in attuazione della direttiva 2010/18/Ue, è stata prevista la fruizione oraria, delegando alla contrattazione collettiva di settore la regolamentazione e i criteri di calcolo della base oraria.

Il provvedimento ha modificato il Dlgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” precisando in materia di congedi parentali all’articolo 32 che il termine di almeno 15 giorni con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di voler fruire del congedo parentale deve indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo, durante il quale le parti possono concordare, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa.


Richiedi informazioni